Informazioni
Entro il termine massimo di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Art. 50 e ss. del D.P.R. 396/2000 e art. 93 e ss. Cod. Civ., Art. 84-89 Cod.Civ. e art. 116 Cod. Civ.
Richiesta
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni che vanno richieste nel Comune dove uno degli sposi ha la residenza. La finalità è quella di rendere pubblica la volontà dei nubendi(sposi) di contrarre matrimonio.
L'Ufficiale dello Stato Civile verifica preliminarmente la regolarità della documentazione prodotta ed acquisisce d'ufficio eventuali altri documenti atti a comprovare l'inesistenza di impedimenti al matrimonio.
Su appuntamento concordato con i nubendi, viene formato il verbale delle pubblicazioni. Un nubendo, qualora impossibilitato, può farsi rappresentare dall'altro/a munito/a di procura speciale in carta semplice.
L'atto di pubblicazione è affisso all'albo on-line per un periodo di 8 giorni. Trascorsi ulteriori tre giorni viene rilasciato il certificato che consente la celebrazione del matrimonio.