Informazioni
entro il 31 luglio di ogni anno dispari.
Legge 10/04/1951 n. 287 e successive modificazioni.
Richiesta
Descrizione procedimento: I Giudici Popolari sono cittadini che affiancano i Giudici nelle giurie durante i processi. I cittadini residenti possono richiedere l’iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello, entro il mese di luglio di ciascun anno dispari. Entro il mese di agosto di ciascun anno dispari, la Commissione comunale per i Giudici Popolari verifica i requisiti, integrando eventualmente gli elenchi con le iscrizioni d’ufficio ed entro il 10 settembre invia gli elenchi stessi al Presidente del Tribunale. Successivamente la Commissione circondariale, nominata dal Presidente del Tribunale, procede all’approvazione degli aggiornamenti e alla definitiva compilazione degli elenchi che sono pubblicati, non più tardi del 15 novembre dello stesso anno, all’albo pretorio del Comune.
Requisiti: Essere iscritto nelle liste elettorali del Comune. Essere cittadino italiano con godimento dei diritti civili e politici. Avere una buona condotta morale. Avere un’età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni. Essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore per le Corti di Assise e di scuola media superiore per le Corti di Assise d’Appello. Sono esclusi dall’ufficio di Giudice Popolare: