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Iscrizione AIRE - Anagrafe italiani Residenti all'Estero

L'AIRE comprende tutti i cittadini italiani residenti all'estero e
consente di accertare gli spostamenti anagrafici effettuati all'estero e in Italia degli stessi.
 
Chi la può richiedere
I cittadini italiani che trasferiscono all'estero la propria residenza per un periodo illimitato
o comunque superiore a dodici mesi. 
 
Chi non deve fare l'iscrizione
Non può richiedere l'iscrizione all'AIRE chi si reca all'estero per l'esercizio di occupazioni
stagionali e i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi,
i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e consolari (Conv. 1961 e 1963 ratificate con Legge 09/08/1967 n. 804). 
 
Modalità di richiesta
Gli interessati all'iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero devono accompagnare le loro
dichiarazioni ai consolati con documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare.
Entro 90 gg. dall'immigrazione nello Stato estero l'interessato deve dichiarare il trasferimento presso
le autorità consolari italiane competenti per territorio, che compileranno il modello Cons01.
 
Documentazione
Occorre esibire un documento di identità valido ed essere a conoscenza dell'indirizzo estero.
 
Decorrenza iscrizione
La decorrenza dell'iscrizione varia a seconda se l'iscrizione avviene presso l'Anagrafe o presso
il Consolato del paese estero di nuova residenza. Se avviene presso l'ufficio anagrafe, l'iscrizione
decorre dalla data di presentazione, a condizione che l'interessato si rechi, entro 90 gg. presso il
Consolato/Ambasciata competente per territorio, a dichiarare l'avvenuto espatrio.
Il Consolato/Ambasciata trasmetterà all'Anagrafe il relativo modello di iscrizione che comporterà il
perfezionamento dell'iscrizione. Se l'iscrizione avviene direttamente presso il Consolato/Ambasciata
del paese estero di nuova residenza, l'iscrizione decorre dalla data di ricevimento del modello
consolare da parte del Comune.
 
Normativa di riferimento
Legge n. 470 del 27/10/1988 art. 2.
 
Informazioni utili
 
Tutte le eventuali variazioni anagrafiche
(indirizzo, trasferimento ad altra Aire, matrimonio/divorzio, nascita, decesso)
devono essere comunicate tramite le autorità consolari competenti.
Chi chiede la cancellazione dall'AIRE per rimpatrio in Italia deve presentarsi presso il Comune
di nuova residenza con un idoneo documento di riconoscimento.
 
Iscriversi all'AIRE e dichiarare eventuali cambi di residenza o di abitazione consente:
 
di fruire dei servizi consolari;
di ottenere certificati dal Comune di iscrizione e dal Consolato nella cui circoscrizione si è residenti;
di esercitare con regolarità il diritto di voto;
ottenere la Carta di Identità dal Consolato.

Informazioni

Termini di conclusione:

- Quando l’istanza di iscrizione viene presentata direttamente al Consolato è l’ufficio consolare stesso che provvede prontamente ad informare il comune italiano competente per l’iscrizione in Aire. La variazione, previa verifica dei requisiti, verrà predisposta dall’anagrafe comunale entro 2 giorni dalla ricezione della comunicazione consolare (mod. CONS01). - Quando la richiesta viene presentata all’ufficio anagrafe prima dell’espatrio, invece, l’ufficio rimane in attesa di ricevere il riscontro del consolato per concludere il procedimento; in mancanza procederà (trascorso 1 anno dalla dichiarazione) alla cancellazione per irreperibilità. La cancellazione o la variazione di indirizzo AIRE si conclude entro il termine massimo di 2 giorni dalla ricezione della pratica inoltrata dal Consolato competente. La cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta (art. 4 Legge 470/1988) avviene nei termini di legge.

Normativa di riferimento:

Legge n. 470 del 27/10/1988 art. 2.

Modalità di avvio:

Richiesta